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Limiti di navigazione

Vi sono quattro specie di navigazione suddivise in base alle condizioni meteorologiche che limitano i natanti costruiti in base alle prescrizioni tecniche della Direttiva dell’Unione Europea 94/25/CE e successive modificazioni.

Non esiste più invece un limite di navigazione dalla costa:
categoria di progettazione A: con qualsiasi condizione meteomarina
categoria di progettazione B: con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato);
categoria di progettazione C: con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso)
categoria di progettazione D: con vento fino a forza 4 e onde di altezza significativa fino a 0,50 metri.

Il natante dovrà riproteggersi nell’approdo più sicuro e vicino nel momento in cui le condizioni meteomarine superano i limiti della categoria di progettazione.

Per tutti i natanti non marcati CE vengono sottoposti ai limiti di navigazione legati alla distanza dalla costa:
a) natanti denominati jole, pattini,sandolini,mosconi,pedalò,tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati: entro 1 miglio dalla costa;

b) acquascooter o moto d’acqua e mezzi similari:decide la Capitaneria di porto, l’Ufficio Circondariale marittimo o l’Autorità della navigazione interna competente per territorio, con apposite ordinanze (per la conduzione degli acquascooter o moto d’acqua e mezzi similari sono richieste la maggiore età e la patente nautica);

c) natanti omologati per la navigazione senza alcun limite o riconosciuti idonei da un organismo tecnico autorizzato o notificato: entro 12 miglia dalla costa (durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione, con relativa dichiarazione di conformità, oppure l’attestazione di idoneità dell’organismo tecnico autorizzato o notificato);

d) tutti gli altri natanti non marcati CE: entro 6 miglia dalla costa.
Vi è la possibilità teorica di navigare senza limite dalla costa oppure oltre le 12 miglia con un natante CE ma l’interpretazione delle Capitanerie di Porto della Convenzione di Montego Bay, annulla questa possibilità, in quanto previene la possibilità di controllo in acque internazionali da parte delle navi militari e l’identificazione della nazionalità dell’unità sottoposta ad un secondo controllo; viene richiesta inoltre di mostrare la documentazione idonea, quindi pretende l’immatricolazione e l’assunzione per il natante dello “status” di imbarcazione.

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