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Limiti di navigazione
Vi sono quattro specie di navigazione suddivise in base alle condizioni
meteorologiche che limitano i natanti costruiti in base alle prescrizioni
tecniche della Direttiva dell’Unione Europea 94/25/CE e successive
modificazioni.
Non esiste più invece un limite di navigazione dalla costa:
categoria di progettazione A: con qualsiasi condizione meteomarina
categoria di progettazione B: con vento fino a forza 8 e onde di altezza
significativa fino a 4 metri (mare agitato);
categoria di progettazione C: con vento fino a forza 6 e onde di altezza
significativa fino a 2 metri (mare molto mosso)
categoria di progettazione D: con vento fino a forza 4 e onde di altezza
significativa fino a 0,50 metri.
Il natante dovrà riproteggersi nell’approdo più sicuro
e vicino nel momento in cui le condizioni meteomarine superano i limiti
della categoria di progettazione.
Per tutti i natanti non marcati CE vengono sottoposti ai limiti di navigazione
legati alla distanza dalla costa:
a) natanti denominati jole, pattini,sandolini,mosconi,pedalò,tavole
a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati:
entro 1 miglio dalla costa;
b) acquascooter o moto d’acqua e mezzi similari:decide la Capitaneria
di porto, l’Ufficio Circondariale marittimo o l’Autorità
della navigazione interna competente per territorio, con apposite ordinanze
(per la conduzione degli acquascooter o moto d’acqua e mezzi similari
sono richieste la maggiore età e la patente nautica);
c) natanti omologati per la navigazione senza alcun limite o riconosciuti
idonei da un organismo tecnico autorizzato o notificato: entro 12 miglia
dalla costa (durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del
certificato di omologazione, con relativa dichiarazione di conformità,
oppure l’attestazione di idoneità dell’organismo tecnico
autorizzato o notificato);
d) tutti gli altri natanti non marcati CE: entro 6 miglia dalla costa.
Vi è la possibilità teorica di navigare senza limite dalla
costa oppure oltre le 12 miglia con un natante CE ma l’interpretazione
delle Capitanerie di Porto della Convenzione di Montego Bay, annulla
questa possibilità, in quanto previene la possibilità di
controllo in acque internazionali da parte delle navi militari e l’identificazione
della nazionalità dell’unità sottoposta ad un secondo
controllo; viene richiesta inoltre di mostrare la documentazione idonea,
quindi pretende l’immatricolazione e l’assunzione per il
natante dello “status” di imbarcazione.