Il regime giuridico dei natanti
Per la ex legge n. 172/2003 viene definito natante l’unità
da diporto a remi e con uno scafo di lunghezza pari o inferiore ai 10 metri.
Questa categoria è presente solo nella legislazione italiana.
I natanti non sono registrati in quanto beni mobili. Sono sprovvisti di
licenza di navigazione e di certificato di sicurezza, infatti non vengono
iscritti nei registri delle imbarcazioni da diporto (R.I.D.) conservati
nelle Capitanerie di Porto e negli uffici Circondariali marittimi.
Per la navigazione è necessario solo un tipo di documento, ovvero
del libretto d’uso del motore sostituito dalla dichiarazione di potenza
rilasciata dal costruttore o dal legale rappresentante o dal rivenditore
autorizzato e riconosciuto nell’Unione Europea, come stabilito dall’entrata
in vigore del Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n.171 ( Codice della
Navigazione da Diporto).
I libretti d’uso del motore già rilasciati sono validi tuttora.
Il natante viene comunque registrato dal proprietario e in questo caso
viene sottoposto il regime giuridico delle imbarcazioni.
Approfondimento: LIMITI
DI NAVIGAZIONE.