Il regime giuridico dei natanti

Per la ex legge n. 172/2003 viene definito natante l’unità da diporto a remi e con uno scafo di lunghezza pari o inferiore ai 10 metri.
Questa categoria è presente solo nella legislazione italiana.

I natanti non sono registrati in quanto beni mobili. Sono sprovvisti di licenza di navigazione e di certificato di sicurezza, infatti non vengono iscritti nei registri delle imbarcazioni da diporto (R.I.D.) conservati nelle Capitanerie di Porto e negli uffici Circondariali marittimi.

Per la navigazione è necessario solo un tipo di documento, ovvero del libretto d’uso del motore sostituito dalla dichiarazione di potenza rilasciata dal costruttore o dal legale rappresentante o dal rivenditore autorizzato e riconosciuto nell’Unione Europea, come stabilito dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n.171 ( Codice della Navigazione da Diporto).

I libretti d’uso del motore già rilasciati sono validi tuttora. Il natante viene comunque registrato dal proprietario e in questo caso viene sottoposto il regime giuridico delle imbarcazioni.

Approfondimento: LIMITI DI NAVIGAZIONE.

 
 

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